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Le aree di attività - Separazione e divorzio

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Separazione consensuale

La separazione è consensuale quando sono i coniugi a mettersi d'accordo e a regolamentare per iscritto tutte le questioni attenti alla separazione: l'assegnazione della casa familiare; il collocamento dei figli e le frequentazioni del genitore non collocatario; il contributo al mantenimento, ecc.. Nel verbale di separazione consensuale i coniugi possono altresì inserire la regolamentazione di questioni e aspetti "accessori" (ad esempio, trasferimenti immobiliari) che non potrebbero essere trattati in una separazione giudiziale. Il procedimento è molto snello e veloce e si svolge in un'unica udienza. 

Separazione giudiziale

Quando i coniugi non riescono ad accordarsi, ciascuno può fare ricorso per separazione giudiziale. In questo caso le condizioni che regolamentareanno gli aspetti personali (compreso il collocamento e il diritto di visita dei figli) e patrimoniali verrano stabiliti dal Giudice e non dalle parti.

Modifica delle condizioni

Il mutamento della situazione personale o patrimoniale di uno dei coniugi rispetto al momento in cui sono state stabilite le condizioni della separazione o del divorzio, giustifica un adeguamento / mutamento delle stesse in modo che siano rispondenti alla mutata realtà.

Divorzio congiunto

Mentre la serparazioone disciplina la sospensione del vincolo matrimoniale, il divorzio ne sancisce lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili (a seconda che si tratti di matrimonio civile o concordatario). Quando i coniugi si accordano sulle condizioni, il divorzio è congiunto.

Divorzio contenzioso

Quando le parti non riescono ad accordarsi, ciascuna ha diritto di ricorrere al Tribunale affinché pronunci sentenza di divorzio, alle condizioni stabilite dal Giudice.

Assegnazione della casa coniugale

È finalizzata alla tutela dei figli al fine di evitare loro il trauma di dover cambiare casa, quartiere, frequentazioni e abitudini di vita consolidate. Pertanto il giudice, in presenza di figli minori o maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, assegna la casa familiare al genitore che continuerà a convivere con loro.

Assegno di mantenimento

Sia in sede di separazione che di divorzio, qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri che gli consentano di mantenersiì, può essere stabilito un assegno da aprte dell'altro coniuge. Mentre rispetto ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, ciascun genitore è obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità, al mantenimento dei figli, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono, oltreché di altri criteri indicati dalla legge.

Spese straordinarie

Oltre al mantenimento dei figli, i genitori sono tenuti a contribuire alle spese extra (cioè che sono saltuaruie e ulteriori rispetto alle esigenze quotidiane) man mano che si presentano. Nel regolamentare le condizioni di separazione o divorzio sarà opportuno prevedere dettagliatamente l'elenco delle spese straordinarie - preferibilmente rifacendosi ai Protocolli di Tribunale - onde evitare discussioni in merito.