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Morte del paziente in Ospedale

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Morte del paziente. Responsabilità medica dell’Ospedale

Quando un prossimo congiunto muore mentre è ricoverato o comunque in cura presso un nosocomio, per ritardi o altri errori medici, la famiglia del defunto quale risarcimento può avere diritto ad ottenere?

Premesso che la responsabilità medica non si verifica in presenza di qualsiasi lesione e/o decesso, ma solo quando gli stessi siano conseguenza di un comportamento del personale sanitario contrario alle linee guida e alle norme consolidate di buona pratica medica, che abbia causato il danno-lesione ovvero il danno-morte, i prossimi congiunti del de cuius possono avere diritto al risarcimento del danno:

  • Iure proprio: ovvero il risarcimento del danno che subiscono coniuge, figli o altri parenti in prima persona, quale sofferenza che patiscono direttamente per la perdita parentale;
  • Iure hereditario è invece il danno che si è generato nella sfera del defunto prima della morte e che viene tramandato, ereditato dal coniuge, dai figli o dagli altri parenti.

Affinché questo secondo tipo di danno possa generarsi ed essere poi trasmesso agli eredi occorre però che il paziente sia innanzi tutto cosciente del pericolo di vita e che questa situazione di “attesa della morte” abbia una durata apprezzabile (almeno di qualche ora).

Sulla questione si è di recente pronunciato il Tribunale di Lecce (sez. I, sentenza 16 gennaio 2019) il quale ha accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dagli eredi di un uomo, deceduto in ospedale a causa di un arresto cardiocircolatorio cagionato da un aneurisma aortico non tempestivamente diagnosticato. Riconosciuta, nella fattispecie, la sussistenza di una responsabilità, di natura contrattuale, della struttura sanitaria alle cui cure il paziente si era affidato, il giudice pugliese ha riconosciuto un risarcimento iure proprio agli eredi della vittima a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, mentre ha negato quello richiesto iure hereditario per il danno patito dal proprio congiunto per attesa lucida della morte (c.d. “danno catastrofale” o “danno catastrofico”). Secondo il Tribunale, infatti, una simile posta di pregiudizio è astrattamente ed autonomamente risarcibile, ma soltanto laddove tra l’evento lesivo ed il momento del decesso sia intercorso un apprezzabile lasso temporale (non ritenendosi tale, nella circostanza, quello di soli tredici minuti).