Trasferimento di Residenza dei Figli Minorenni
NascondiNel nostro ordinamento vige il principio secondo cui la scelta della residenza abituale dei figli minori deve essere assunta dai genitori in modo condiviso.
Tale previsione è conforme anche alle convenzioni europee che, nella nozione di affidamento, includono la condivisione del luogo di residenza abituale dei figli, per essa intendendosi il luogo in cui questi hanno la sede prevalente dei loro interessi e affetti.
La determinazione della residenza abituale del fanciullo è ritenuta di tale preminente importanza, che va assunta di comune accordo tra i genitori anche in presenza di affido esclusivo a un solo genitore.
Ne consegue che, come previsto dall'art 337 ter c.c., in caso di disaccordo tra i genitori sulla residenza abituale dei minori, la scelta è rimessa al Giudice: ciò significa che non è ammessa la decisione unilaterale del singolo genitore di trasferirsi altrove con i figli.
Laddove, dunque, un genitore voglia andare con i figli a risiedere in altro luogo e l'altro si opponga a tale trasferimento, il primo potrà adire il Giudice al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
Nella controversia, l'organo giudicante dovrà valutare e decidere tenendo esclusivamente in conto il preminente interesse del minore ad una crescita armonica e sana in cui sia garantito il concreto diritto alla bigenitorialità.
Il trasferimento della prole stabilito unilateralmente da un genitore, senza il consenso dell’altro, integra un atto illecito con rilevanti conseguenze in danno dell’autore, tali da poter provocare anche una modifica del regime di affidamento. E’ quanto stabilito dal Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 giugno 2014 (Pres. Servetti, rel. G. Buffone). D’altra parte, il genitore che subisce il trasferimento unilaterale, continua ad essere tutelato in quanto il suddetto trasferimento non determina una modifica del principio della competenza territoriale, permanendo la potestas decidendi del Tribunale del luogo in cui il minore viveva abitualmente (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 28 maggio 2014 n. 11915).
Il principio vale per genitori sposati, come per coppie di fatto.
Tra genitori separati, quello del trasferimento di residenza, è un problema frequente e si comprende considerando il fatto che, molto spesso, la causa scatenante del trasferimento di residenza è proprio l’intervenuta separazione, la quale induce (o potrebbe indurre) il desiderio a fare ritorno alla propria città natia, quella città che magari si era abbandonata proprio in funzione dell’unione ora dissolta.
Tuttavia, se vi sono figli minori, il trasferimento di residenza da una città all’altra da parte di uno dei due genitori, ed in modo particolare da parte di quello ‘collocatario’ (presso il quale, dunque, risiede il figlio minore), non solo è illecito, ma, ricorrendo determinate condizioni, costituisce addirittura reato.
Ciò è quanto ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza del 29.07.2014 con cui ha ritenuto sussistente il reato di sottrazione di persone incapaci (art. 574 C.P.) a carico di una madre che si era trasferita con la propria figlia minore da una città ad un’altra.
