Storno di dipendenti
NascondiTra le manifestazioni del principio di libertà d’iniziativa economica rientra senz’altro la libera circolazione dei lavoratori da una impresa ad un’altra, ma entro quali limiti tale comportamento continua ad essere lecito e non va a configurare un’ipotesi di concorrenza sleale per storno di dipendenti ex art. 2598 n. 3 cod. civ.?
Esistono, invero, una serie di elementi, indici, presupposti che aiutano a tracciare la linea di confine tra ciò che è lecito e ciò che l’ordinamento vieta.
Numero dei dipendenti, qualifica e ruolo strategico
Il dato numerico è il primo dato da prendere in considerazione.
Perché possa parlarsi di storno di dipendenti, il numero dei lavoratori che passano da una impresa all’latra deve essere percentualmente importante rispetto alle unità complessivamente impiegate.
Il secondo elemento da valutare è la qualificazione ed utilità dei dipendenti stornati. Perché possa ritenersi integrato lo storno, deve trattarsi di figure che ricoprono ruoli strategici all’interno dell’impresa, in posizione apicale e, comunque, che abbiano maturato un’esperienza pluriennale all’interno dell’azienda. In altre parole, i dipendenti stornati devono ricoprire ruoli importanti all’interno dell’impresa, non facilmente rimpiazzabili.
Modalità di passaggio dei lavoratori
I lavoratori devono, innanzi tutto, essere contattati dall’impresa concorrente – e non offrirsi essi stessi sul mercato del lavoro – in secondo luogo, essere persuasi e convinti a rassegnare le proprie dimissioni, con promesse di vantaggi economici e di avanzamento di carriera.
Consuetudine e sistematicità negli anni
Strettamente legato al dato numerico delle unità stornate, rileva l’elemento temporale della condotta sleale, che non deve limitarsi ad una condotta spot, ma perpetrarsi nel tempo.
Quello dell’impresa deve risultare un vero e proprio disegno preordinato a sottrarre al concorrente il personale di rilievo ed assumerlo alle proprie dipendenze con il duplice fine da un lato, di infliggere un danno, dall’altro, di garantirsi lavoratori capaci e preparati.
Intenzionalità a nuocere l'azienda concorrente
Il requisito probabilmente più insidioso da provare è la volontà dell'impresa che si accaparra i lavoratori, non tanto di migliorare il proprio organico e munirsi di personale preparato e di alto livello, bensì di mettere in pratica tale condotta al precipuo ed esclusivo fine di danneggiare o comunque nuocere all'azienda concorrente.
Danni all’organizzazione e calo dei profitti
Infine, laddove il numero di dipendenti stornati sia particolarmente elevato e abbia riguardato lavoratori che ricoprivano ruoli chiave nell’organizzazione aziendale, non facilmente sostituibili con altri soggetti dotati della stessa preparazione ed esperienza,l'azienda oggetto dello storno si troverà in gravi difficoltà sotto vari profili: organizzazione del personale, rapporti con la clientela, difficoltà nell’adempimento di impegni precedentemente assunti con i terzi.
Tutto ciò – ed ecco l’ultimo, ma non importanza, dei requisiti richiesti per l’integrazione della fattispecie – dovrà tradursi in una diminuzione del volume d’affari e, pertanto, in un calo del fatturato dell'impresa stornata.
