Responsabilità medica dell’odontoiatra
NascondiI casi di danni provocati da interventi odontoiatrici mal eseguiti sono tra i più delicati da gestire. Spesso il paziente non ha il tempo di attendere un accertamento della situazione da parte di un terzo imparziale (giudice o mediatore, a seconda della scelta effettuata), ma ha la necessità – urgente ed improrogabile – di rimediare ai danni subìti sottoponendosi ad altri ed ulteriori cure odontoiatriche che rispristinino la corretta funzionalità dell’apparato dentale.
Pur essendo senz’altro preferibile attendere l’espletamento della C.T.U. (Consulenza Tecnica d’Ufficio) da parte di un medico odontoiatra nominato dal Giudice o dal Mediatore, laddove il caso specifico non consenta di indugiare, è comunque possibile far eseguire gli interventi riparatori immediatamente purché venga ANALITICAMENTE DOCUMENTATO con INDAGINI RADIOLOGICHE ed ICONOGRAFICHE ogni passaggio clinico, richiedendo altresì al medico operante di aggiornare la cartella clinica con gli interventi svolti.
In tal modo, non verrà lesa la possibilità per il paziente di richiedere – entro 10 anni – il risarcimento dei danni provocati dalle cure del primo odontoiatra, comprensivi dei costi sostenuti per l’esecuzione degli interventi riparatori successivi.
Come accennato più sopra, ai sensi della Legge Gelli-Bianco (L. n. 24 dell’8 marzo 2017 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie), il paziente che si ritiene danneggiato per cure mediche (nel ns. caso dentistiche) potrà chiedere alla struttura sanitaria pubblica o privata che le ha erogate il risarcimento dei danni patiti. Per poter procedere con una causa tesa ad ottenere la condanna risarcitoria, il paziente dovrà preventivamente adìre:
- Un organismo di mediazione che tenti di trovare un accordo tra le parti, oppure
- il Tribunale competente affinché nomini un consulente tecnico d’ufficio che tenti la conciliazione tra le parti;
una volta esperito, alternativamente, uno dei due iter il paziente – laddove la mediazione non si sia conclusa positivamente ovvero il CTU non sia riuscito a conciliare – potrà richiedere al Tribunale di emettere sentenza di condanna al risarcimento dei danni.
