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Mantenimento del figlio maggiorenne

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Quando il genitore tenuto a contribuire al mantenimento del figlio, mediante il versamento di un assegno mensile all’ex coniuge, può ritenersi esonerato da tale obbligo?

Innanzi tutto occorre precisare che il dovere del genitore di assistere economicamente il figlio non cessa con il raggiungimento della maggiore età, bensì con il raggiungimento dell’indipendenza economica. In altre parole, il padre e la madre non sono più tenuti a mantenere i figli solamente quando gli stessi sono in grado di mantenersi adeguatamente da soli.

In secondo luogo, la raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne non produce automaticamente l’esonero del dovere genitoriale al mantenimento, bensì occorre una apposita pronuncia del Tribunale competente che accerti che il figlio lavora e che guadagna abbastanza per provvedere a sé stesso.

Spesso accade che il genitore – nella stragrande maggioranza dei casi, il padre - tenuto a versare l’assegno mensile per il figlio nelle mani dell’altro genitore, non appena il figlio intraprende la carriera lavorativa presenti ricorso di modifica delle condizioni della separazione ovvero del divorzio al fine di chiedere la revoca del suddetto assegno.

Il ricorso, tuttavia, potrà trovare accoglimento solo se il genitore ricorrente sarà in grado di dimostrare che si tratti di una occupazione stabile e continuativa, con una retribuzione adeguata e idonea a garantirne l’indipendenza economica del figlio.

Ma cosa accade se il figlio, una volta terminati gli studi, non si attivi per trovare un impiego ovvero rifiuti le occasioni che gli vengono proposte?

Le decisioni dei Tribunali sono pacificamente orientate nel ritenere che l’inerzia “colpevole” del figlio, che non voglia né proseguire gli studi, né lavorare, non possa tenere vincolati i genitori a sopperire a tale inerzia.

Di conseguenza, solo ove il genitore dimostri la non giustificata inattività del figlio potrà ottenere la revoca dell’assegno di contributo al mantenimento.