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Diritto di visita degli zii verso i nipoti

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Diritto di visita degli zii verso i nipoti

Mi è stato chiesto quali siano, ad oggi, i diritti in capo ai parenti dei genitori, quali azioni possano intraprendere per esigere di trascorrere del tempo coi nipoti e, altresì, quali poteri di ingerenza abbiano nella vita e nelle scelte educative dei genitori.

Partiamo dal dato normativo, oggetto di modifiche da parte del D. Lgs.  154/2013.

L’art. 337 ter cod. civ. prevede espressamente il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Quindi non solo con i nonni (gli ascendenti, appunto), ma anche con gli altri parenti, compresi gli zii.

Al suddetto principio non corrisponde tuttavia un potere di intervento e di tutela esteso a tutti i parenti di ciascun ramo genitoriale.

L’art. 317 bis cod. civ. riconosce invero SOLO ai nonni la possibilità di rivolgersi in prima persona al giudice per veder adottare dei provvedimenti tesi a favorire la frequentazione dei nipoti. La stessa facoltà non viene espressamente ammessa per gli altri parenti (ad esempio gli zii). 

Ma anche il diritto dei nonni è soggetto a limitazioni. Va, invero, subito precisato che – come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione (v. snt. N° 752 del 19.01.2015) - il diritto dei più piccoli a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti non deve essere letto come il riconoscimento di un autonomo diritto di visita da parte dei nonni; esso rappresenta, invece, una condizione che obbliga il giudice a svolgere una adeguata indagine e valutazione nel momento in cui debba decidere quali decisioni assumere nel prioritario interesse del bambino, tenendo in debito conto anche la volontà eventualmente espressa da quest’ultimo.

La Corte evidenzia, inoltre, come se da un lato è vero che i minori hanno diritto di intrattenere rapporti significativi con gli ascendenti, da tale norma non scaturisce una vera e propria pretesa azionabile in giudizio da parte dei nonni, ma solo un ulteriore criterio che il magistrato deve tenere in considerazione nel momento in cui è chiamato ad adottare dei provvedimenti riguardanti la vita del minori.

D’altronde ciò emerge dalla stessa lettura della noma che, nel riconoscere ai nonni (cui sia impedito l’esercizio del diritto di mantenere con i nipoti rapporti significativi) la possibilità di ricorrere al Tribunale, prevede anche che la finalità di tale azione consista nell’adottare i “provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”.

In buona sostanza, va sempre data priorità al benessere del bambino e ad una sua crescita serena ed equilibrata. Perciò, nel caso in cui sia lo stesso minore a manifestare con convincimento (anche in contesti estranei a quello giudiziario) la volontà di evitare –almeno in quel momento- rapporti con i nonni o con altri parenti, il giudice non può che decidere nel senso di non forzare una frequentazione percepita dal minore come dolorosa.

Ma - va ribadito - questo potere/facoltà di ricorrere al Giudice e di far rispettare il proprio diritto a frequentare i nipoti, la legge si limita a riconoscerlo ai nonni, mentre non viene fatto cenno di altrettanta possibilità per zii o altri parenti.

Siamo di fronte ad un evidente vuoto legislativo, che potrà essere tuttalpiù colmato da una interpretazione estensiva da parte della giurisprudenza; laddove, invece, dovesse prevalere una interpretazione rigorosa del dato normativo letterale, il diritto del minore a “conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale” non potrà essere oggetto di ricorso nel caso in cui sia impedito il diritto di visita agli zii o ad altri parenti diversi dai nonni.