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Consenso informato e responsabilità medica

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Il consenso informato rappresenta un presupposto imprescindibile per la liceità del trattamento sanitario, ma quali sono le conseguenze derivanti dalla sua mancata acquisizione?

Il paziente, invero, ha diritto di essere informato sulle possibili conseguenze del trattamento sanitario cui viene sottoposto, e, soprattutto, sulle complicazioni che potrebbero derivarne, affinché possa decidere scientemente di sottoporvisi.

L’importanza del consenso informato per la liceità della prestazione medico – chirurgica e i sempre più pregnanti obblighi informativi gravanti in capo al personale sanitario hanno portato la giurisprudenza a teorizzare una responsabilità civile del sanitario e dalla struttura presso la quale quest’ultimo presta la propria attività professionale in caso di mancata acquisizione del consenso informato, anche in presenza di un trattamento sanitario eseguito nella piena osservanza delle regole di diligenza, prudenza e perizia.

Il consenso informato e il trattamento medico, infatti, sono espressione di due diversi diritti del paziente. Il primo rappresenta il portato della disposizione di cui all’art. 32 co. 2 Cost., secondo il quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e comunque sempre nei limiti del rispetto della persona umana, che ha diritto di autodeterminarsi liberamente e consapevolmente rispetto alla sottoposizione ad una prestazione medica. Quest’ultima, invece, è diretta espressione della tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse generale della collettività, ex art. 32 co. 1 Cost.

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato tale impostazione, ribadendo che l'acquisizione da parte del medico del consenso informato rappresenta una prestazione diversa ed indipendente dall’intervento medico richiestogli e, pertanto, deve essere valutata autonomamente in ordine all’eventuale sussistenza di una responsabilità risarcitoria del sanitario in caso di mancata prestazione da parte dell’interessato.

Si veda in tal senso la recente sentenza: Corte di Cassazione, Sez. III civile, 13.02.2015, n. 2854.