Comunione de residuo
NascondiNel nostro ordinamento, in assenza di una diversa volontà dei coniugi, il regime patrimoniale che viene applicato alla famiglia è quello della comunione legale, nel quale ogni coniuge è titolare dell’intero patrimonio familiare e non solo di una quota. Il legislatore, tuttavia, ha previsto due importanti eccezioni: i beni destinati all'esercizio dell'attività d’impresa di uno dei coniugi e i beni c.d. personali.
I primi, come dice il nome stesso, sono i beni destinati, dopo il matrimonio, all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi, mentre i beni personali sono quelli che appartengono alla sfera soggettiva di un coniuge o quelli destinati all'esercizio della sua professione.
Le due eccezioni sono state introdotte dal legislatore per motivi differenti: la disposizione che stabilisce che i beni destinati all’esercizio di impresa cadano in comunione solo in quanto sussistenti al momento dello scioglimento della stessa, è finalizzata alla tutela dell'esercizio dell'attività impresa e degli interessi dei creditori ad essa collegati, mentre l’esclusione dei beni personali dalla comunione mira a preservare la sfera individuale del coniuge.
In passato si è sostenuto che tra i beni che servono all’esercizio della professione, qualificati come beni personali, si dovessero far rientrare anche i beni destinati all’esercizio dell’attività di impresa, ma tale ricostruzione si scontra con la netta separazione riscontrabile nel nostro ordinamento tra attività di impresa e professioni c.d. liberali.
Sul punto, anche la Corte di Cassazione ha ribadito che il riferimento del legislatore ai “beni che servono all'esercizio della professione del coniuge", non può comportare l’inclusione dei beni imprenditoriali e/o aziendali in quelli personali, con l'ulteriore conseguenza della loro esclusione dalla comunione.
Si veda in tal senso: Corte di Cassazione, Sez. I, 19.09.2005, n. 18456.
