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Addebitabilità della separazione

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Quella che anni addietro era qualificata "separazione per colpa", si chiama oggi "addebito", ma non è solo il nome ad essere cambiato, anche nella sostanza la giurisprudenza ha adeguato la propria interpretazione del concetto di colpa, o addebito che dir si voglia, a quello che è il sentire sociale della crisi matrimoniale. L'infedeltà coniugale, ad esempio, non implica di per sè l'addebito della separazione, bensì necessita di essere valutata nel contesto dei rapporti tra i coniugi, andando ad analizzare le ragioni che hanno condotto il coniuge all'infedeltà.

Ai fini dell'addebitabilità della separazione, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi (fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale) sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. per tutte Cass. 2003 n.1744). La giurisprudenza della Suprema Corte è altrettanto consolidata nell'affermare che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza debba essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale.